La “PATENTE A PUNTI” per chi lavora in cantieri edili dal 1° ottobre 2024

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Riferimenti normativi Art. 29, co. 19, DL n. 19/2024; DM 132/2024; Art. 27, D.lgs n. 81/2008 – INL Circ. 4/2024

Per le imprese e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile (di cui all’ampio elenco contenuto nell’All. X del D.Lgs. n. 81/2008) dal 1° ottobre diventa obbligatorio avere la patente a punti. Dal 1° novembre per poter lavorare sarà necessario averne quanto meno fatto richiesta.

Soggetti OBBLIGATI

  • Le imprese, non necessariamente quelle qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri;
  • I lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri

ATTENZIONE: Ex art. 89, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 81/2008 è “Lavoratore autonomo” in edilizia è “la persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

Quindi non si intende il “professionista” ma si intende l’artigiano che svolge l’attività senza l’ausilio di dipendenti/altri artigiani:

  • senza essere soggetto al potere direttivo organizzativo e disciplinare del committente
  • non tenuto a osservare orari di lavoro, con retribuzione riferita al valore dell’opera (non al tempo impiegato)
  • che stipula committente un contratto d’opera (non un contratto di appalto).

Sono esclusi dall’obbligo:

  • I soggetti che effettuano mere forniture di beni
  • I soggetti che effettuano prestazioni di natura intellettuale (dunque tutti i soggetti fiscalmente definiti “professionisti” ingegneri, architetti, geometri, ecc)
  • Le imprese in possesso di qualificazione SOA (art. 100, co. 4, Dlgs. 36/2023) in classifica pari o superiore alla III, a prescindere dalla categoria di appartenenza

Requisiti per il rilascio della patente

  • Iscrizione alla CCIA
  • Assolvimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs. 81/2008
  • Possesso del “DURC” (regolarità contributiva) in corso di validità
  • Possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, co. 5 e 6, Dlgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente (appalti/subappalti relativi a una o più opere/servizi di importo complessivo annuo > €. 200.000 caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera)
  • Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

N.B.: l’INL nella Circ. n. 4 del 23/09/2024 ha precisato che non tutti i citati requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. Ad esempio, il DVR non è previsto per i lavoratori autonomi e le imprese prive di lavoratori.

La procedura da seguire

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE.

L’accesso può essere fatto da parte del legale rappresentante dell’impresa e del lavoratore autonomo o da un intermediario delegato.

Il rilascio della patente

Il rilascio da parte dell’Ispettorato nazionale del Lavoro avviene una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Autocertificazione fino al 31 ottobre

In fase di prima applicazione, è possibile presentare una “autocertificazione/dichiarazione sostitutiva” a mezzo PEC a dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. concernente il possesso dei citati requisiti. (Allegato modello).

Tale dichiarazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola il richiedente a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’INL entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre 2024

  • non sarà possibile operare in cantiere in forza del possesso della sola autocertificazione/dichiarazione
  • essendo necessario aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale dell’Ispettorato nazionale.

Attestazione semplificata dei requisiti

Il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato secondo due modalità semplificate:

  1. autocertificazione ex art. 46 del DPR 445/2000 per:
    • iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
    • possesso di DURC valido,
    • possesso della certificazione di regolarità fiscale laddove prevista.
  2. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del DPR 445/2000 per
    • adempimento degli obblighi formativi,
    • possesso di DVR valido
    • designazione del Responsabile servizio prevenzione e protezione, quando previsto.

Il funzionamento della patente

L’art. 5, DM 132/2024, dispone che sono attribuiti ulteriori punti in ragione:

  • dell’anzianità di iscrizione alla CCIAA: da un minimo di 3 per le imprese iscritte tra 5 e 10 anni ad un massimo di 10 per le imprese iscritte da oltre 20 anni
  • della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa: fino ad un massimo di 20 crediti
  • ad attività/investimenti/formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro: fino a 30 crediti

La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:

  • sia incrementati, su richiesta dell’interessato, fino ad un massimo di 100 punti, al sussistere delle condizioni previste dall’art. 5, DM 132/2024; ciò potrà avvenire solo una volta implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni
  • sia decurtati, in conseguenza dell’accertamento delle violazioni elencate nell’All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi quali:
    • da ordinanze-ingiunzione divenute definitive
    • o sentenze passate in giudicato a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, o dei lavoratori autonomi.

Sanzioni

Nell’ipotesi in cui si accerti che un’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere

  • senza la patente (o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero)
  • con una patente dotata di meno di 15 punti

Soggetto Operatore

  • sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi;
  • comunicazione dell’adozione della sanzione all’Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell’adozione da parte di quest’ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici

Soggetto Committente o Responsabile dei lavori

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.

Se i crediti residui sono inferiori a 15 è previsto l’avvio delle procedure per il loro recupero, in seguito alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL

Revoca in caso di attestazione di requisiti inesistenti

Qualora venga accertata dall’Amministrazione l’assenza fin dall’inizio di uno dei requisiti dichiarati dall’operatore, necessari per il rilascio della patente, quest’ultima viene revocata dalla Direzione interregionale territorialmente competente.

Decorsi 12 mesi l’operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.

Sospensione

La sospensione viene adottata in via cautelare dalle sedi territoriali dell’Ispettorato, acquisito eventuale parere non vincolante della Direzione centrale vigilanza e sicurezza sul lavoro, nelle ipotesi in cui si verifichino infortuni:

  • da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero al dirigente di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del decreto cit., almeno a titolo di colpa grave;
  • da cui derivi l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti, almeno a titolo di colpa grave.

La sospensione può durare fino a 12 mesi ed è suscettibile di ricorso amministrativo.

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