Il Piano Transizione 5.0, in complementarità e potenziando il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese.
Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56/2024, ha istituito il nuovo Piano Transizione 5.0, introducendo un credito d’imposta per le imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, nell’ambito di progetti di innovazione che comportano una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3 per cento, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.La riduzione del consumo energetico deve essere certificata.
Beneficiari
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Per usufruire dell’agevolazione le imprese devono comunque soddisfare le seguenti condizioni:
- corretto adempimento degli obblighi previdenziali/assistenziali a favore dei lavoratori;
- rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.
Esclusioni
Sono esclusi dal contributo i soggetti diversi dalle imprese (ad esempio professionisti, enti non commerciali ecc..), ed i soggetti cui ricorrono le cause ostative proprie degli aiuti agevolati con fondi comunitari:
- le imprese che si trovano in stato di liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, co. 2, D.lgs. 231/2001 (per responsabilità amministrativa da reato dell’impresa; la causa ostativa opera sugli investimenti effettuati nel periodo interessato dalla sanzione interdettiva.
Investimenti ammissibili
L’impresa deve predisporre un “progetto di innovazione” nell’ambito del quale siano previsti investimenti:
- avviati dal 01/01/2024 al 31/12/2025;
- in beni strumentali nuovi materiali e immateriali secondo il modello “Industria 4.0” (All. A e B alla L. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura a condizione che, tramite tali investimenti, si consegua, una riduzione complessiva dei consumi energeticidella struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% oppure dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%;
Nell’ambito dei progetti di innovazione sono anche agevolabili:
- i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristicaIoT di campo (Energy Dashboarding);
- i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia;
- i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).
I vincoli sui PANNELLI FOTOVOLTAICI:
- I pannelli fotovoltaici devono avere i moduli prodotti in UE eun’efficienza maggiore o uguale al 21,5%;
- È prevista una maggiorazione del credito (120%) per i modulifotovoltaici con un’efficienza almeno del 23,5% e (140%) per modulicomposti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem conefficienza minima del 24%;
- Producibilità massima attesa di un impianto di autoproduzione <=105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, che considera sia l’energia elettrica prelevata dalla rete sia quella equivalente derivante dai consumi di energia termica;
- Spesa in sistemi di accumulo <= 900 euro / kWh;
- Necessariamente i pannelli fotovoltaici devono essere interconnessi o alla struttura produttiva o ai macchinari del processo di produzione in modo che partecipino alla riduzione del consumo energetico degli stessi. Il fotovoltaico infatti non è inteso esclusivamente come mezzo per il risparmio economico sul valore dell’energia consumata;
I vincoli sulla FORMAZIONE DEL PERSONALE
- Spese in formazione nel limite del 10% dell’investimentototale effettuato fino al massimo di euro 300.000,00;
- La formazione deve essere erogata da soggetti esterni all’organizzazione. Tra di essi figurano gli enti accreditati
- Durata totale dei moduli di formazione >=12 ore, in particolare sono obbligatori >=4 ore sulla transizione ecologica e >=4 ore sulla transizione digitale in riferimento a specifici argomenti
Calcolo della riduzione dei consumi
La misura del credito d’imposta varia a seconda della riduzione dei consumi energetici conseguita mediante gli investimenti agevolabili.
- Laddove, mediante gli investimenti agevolati, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
- Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
- 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria).
- Nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al:
- 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro (per anno, per impresa beneficiaria);
Fasi della procedura
Per accedere all’agevolazione, le imprese devono presentare al GSE specifiche comunicazioni.
La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede in sostanza tre fasi:
- comunicazione preventiva, per la prenotazione del credito;
- comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini;
- comunicazione di completamento.
- Comunicazione preventiva per la prenotazione del credito: L’impresa trasmette una comunicazione preventiva, corredata dalla “certificazione ex-ante”, tramite la Piattaforma Informatica “Transizione 5.0” dall’Area riservata del sito del GSE. Le comunicazioni preventive saranno gestite dal GSE secondo l’ordine cronologico di invio.
- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini: Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l’impresa trasmette una Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo totale degli investimenti in beni strumentali (inclusi i costi accessori) e del costo totale degli impianti di autoproduzione;
- Comunicazione di completamento:A seguito del completamento del progetto di innovazione l’impresa trasmette entro il 28/02/2026 una comunicazione di completamento, corredata dalla “certificazione ex-post” contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato: data di effettivo completamento – ammontare agevolabile e importo del relativo credito d’imposta – attestazione del rispetto degli obblighi previsti all’art. 18 del DM attuativo.
Credito spettante: entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Certificazioni “tecniche”:
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, sotto forma di perizie asseverate (redatte sulla base degli appositi modelli resi disponibili sul sito del GSE), rilasciate da un valutatore indipendente, che, rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Certificazione della documentazione contabile:
L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’art. 8 del DLgs. 39/2010.
Utilizzo del credito d’imposta e cumulabilità
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con:
- il bonus investimenti in beni strumentali di cui all’art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
- il bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, esteso alle ZLS dall’art. 13 del DL 60/2024.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:
- in un’unica soluzione entro il 31/12/2025;
- l’eventuale residuo non utilizzato a tale data è riportabile ed utilizzabile in 5 quote annuali dipari importo.
Il credito d’imposta può essere utilizzato decorsi 5 gg dalla trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle entrate, dell’elenco delleimprese ammesse e del relativo credito d’imposta spettante
Avvalendosi della collaborazione tecnica necessaria per la certificazione, lo Studio Pacchione resta a disposizione per l’assistenza nella progettazione dell’investimento e nell’espletamento delle comunicazioni al GSE, così come previsto dal Piano Transizione 5.0.
Image credits: Sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy